Dalla finanziaria 2008 agevolazioni per la videosorveglianza FONDI PER LA SICUREZZA DELLE IMPRESE (Estratto Circolare n° 37/E dell'Agenzia delle entrate). La legge Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n.244), in vigore dal 1° gennaio scorso, all'art. 1, commi 228-237, dispone, in favore delle piccole e medie imprese commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché delle rivendite di generi di monopolio, misure di sicurezza contro la criminalità, consistenti nella concessione di un credito d'imposta per il triennio 2008-2010. Le modalità di attuazione sono appena state fissate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze: è possibile consegnare l'istanza a partire dal 28 aprile 2008.
TABELLA RIASSUNTIVA CREDITO IMPOSTA PER MISURE DI SICUREZZA COMPRESA L’INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DI VIDEOSORVEGLIANZA | RICHIEDENTE | A | B | Soggetti ammessi | Esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa. | Piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e di somministrazione di alimenti e bevande. | Limiti | MAX 3.000 € per ciascun beneficiario (2008, 2009, 2010); 1.000 € per ogni anno | MAX 3.000 € per ciascun beneficiario (2008, 2009, 2010) | Tipologia di spesa | 80% dell’imponibile indicato in fattura di: 1. Interventi riguardanti impianti e attrezzature di sicurezza, compresa l’installazione di apparecchi di videosorveglianza; 2. Strumenti di pagamento con moneta elettronica; 3. Entrambe le anzidette tipologie. | Tempistiche presentazione domande | 2008 Dalle ore 10:00 del 28 Aprile 2008 2009 Dalle ore 10:00 del 02 Febbraio 2009 2010 Dalle ore 10:00 del 02 Febbraio 2010 | Dati necessari | Il numero e la data del documento comprovante la spesa; in caso di locazione finanziaria, indicare gli estremi del relativo contratto · La partita IVA del fornitore del bene o servizio, ovvero il codice fiscale qualora il fornitore sia privo di partita IVA; · L’importo del prezzo d’acquisto del bene o servizio al netto dell’IVA detraibile nei limiti previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972; in caso di locazione finanziaria, indicare il costo dei beni sostenuto dal concedente; · Il luogo di esercizio dell'attività ove sono stati effettuati gli interventi di acquisizione ed installazione di impianti di sicurezza e/o strumenti di pagamento con moneta elettronica: · Il comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia, il codice di avviamento postale, il codice catastale del comune, la tipologia, l’indirizzo, il numero civico e la frazione. | Modalità di presentazione | L'istanza per l’ammissione al credito d’imposta deve essere presentata all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello reperibile in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.it.gov La trasmissione dei dati contenuti nell’istanza può essere effettuata: · Direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate; · Tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l’ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale; · Tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti). |
ARTICOLO COMPLETO 228. Per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l’installazione di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d’imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d’imposta, determinato nella misura dell’80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande. 229. Il credito d’imposta di cui al comma 228, non cumulabile con altre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne´ del valore della produzione netta ai fini dell’imposta sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni. 230. La fruizione del credito d’imposta di cui al comma 228 spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze. 231. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 228 a 230. 232. L’agevolazione di cui ai commi da 228 a 230, fermo restando il limite di cui al comma 228, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istituitivo della Comunità europea agli aiuti d’importanza minore. Pubblicato da: Il Portale del Governo Italiano
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